“Non si può sequestrare e oscurare preventivamente un contenuto giornalistico per il reato di diffamazione” – Francesco Cancellato, direttore Fanpage.it. “Riteniamo che quello del Tribunale di Roma sia un atto abnorme, gravissimo e inaccettabile che lede pesantemente il diritto di cronaca, garantito dalla nostra Costituzione” – Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI). Il decreto del Gip Paolo Andrea Taviano emesso dal Tribunale di Roma, con cui si comunica “il sequestro, mediante oscuramento, dell’inchiesta Follow The Money” a causa della querela per diffamazione presentata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, è senza precedenti.
Tutti i link presenti in questa Dayline sono proposti come sitografia di riferimento per rapportarsi con la necessità di una giurisprudenza che – citando FNSI – “garantisca realmente il diritto di informazione“, perché “non è possibile che il giornalismo di inchiesta possa essere fermato a colpi di querele, magari temerarie“. Nel caso del decreto comunicato a Fanpage.it, “il provvedimento è partito da una querela del comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, tirato in ballo dal dirigente della Lega durante una conversazione registrata” – specifica FNSI. La querela presentata è motivazione sufficiente per decretare l’oscuramento di Follow The Money? Nicola Morra, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, 23 settembre 2021: “Non piace questo clima, anzi fa paura. C’è, come prevede la legge, la possibilità di fare valere le proprie ragioni in caso ci si senta diffamati. Arrivare ad oscurare e sequestrare un sito solo perché fa ascoltare un politico che, tronfio, dice che il generale della finanza che sta indagando sul suo partito politico ce l’hanno messo loro, non va bene!“. Le reazioni del mondo politico sono sulla stessa linea.
1. Il diritto di cronaca, contestuale al diritto all’informazione tutelato dall’articolo 21 della Costituzione, copre l’informazione a mezzo stampa da azioni tese a limitarne la libera circolazione?
Costituzione della Repubblica italiana Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I: Rapporti civili Articolo 21 - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Un medium è coperto dalla tutela costituzionale quando il mezzo d’informazione è caratterizzato da una struttura definita da un editore registrato presso il Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), un direttore responsabile finanche giornalista iscritto all’Ordine dei Giornalisti, e una redazione la cui attività esemplifichi l’intenzione ad informare il pubblico non solo sulle attualità della contemporaneità ma in generale su tematiche e argomenti d’interesse con la divulgazione di notizie, commenti, opinioni in merito al fatto trattato con le competenze professionali richieste dal medium rappresentato, qui inteso come l’insieme delle qualifiche e competenze che definiscono una testata giornalistica. Qualsiasi altro ambito di diffusione di notizie svolto da attori eterogenei, espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, non gode delle stesse garanzie: l’articolo 21 della Costituzione tutela il contenuto di un lavoro di redazione da qualsiasi deterrente applicato per impedirne la diffusione, finanche l’eventuale azione giudiziaria coerente a sequestri preventivi e oscuramenti, se non in casi eccezionali tutti previsti dalla Legge.
2. Il sequestro preventivo di informazioni che arrecano danni diretti all’immagine di una persona è applicabile alle pagine di una testata giornalistica degitale?
Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali Articolo 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Siti web, profili o pagine social network, messaggeria istantanea ed e-mail, sono tutti strumenti che permettono un sistema di comunicazione digitale capace di trasmettere informazioni in tempi brevi a una pluralità di destinatari. In questo senso, tutti i contenuti redazionali diffusi a mezzo digitale sarebbero soggetti alla vigilanza propria della pubblicità a mezzo stampa e valutabili da questa prospettiva. La libertà di informare ed essere informati è limitata e vigilata dall’Articolo 2 della Costituzione. Il reato di diffamazione a mezzo pubblicitario include di per sé l’aggravante di condotta per la sua capacità di raggiungere in tempi brevi un parco di destinatari numericamente rilevante. Se tale reato è sempre configurabile nel caso della libera espressione di libero pensiero – quando praticata da privati cittadini o gruppi di persone – per contrastare tutte le condotte offensive all’altrui reputazione, ugualmente il mezzo stampa utilizzato dall’informazione professionale – testate giornalistiche – è tutelato dall’applicazione del reato di diffamazione per evitare che possa essere utilizzato come strumento deterrente alla diffusione di informazioni di interesse pubblico.
3. In quali casi la libertà di informazione si scontra con la protezione dell’immagine pubblica e della sfera personale di una persona che intende avvalersi dello strumento di querela per diffamazione allo scopo di difendere l’integrità del proprio nome da attacchi considerati ingiustificati?
- Altalex, 17 luglio 2015 – “In merito, invece, alla seconda questione sull’ammissibilità o meno del sequestro preventivo di una testata giornalistica on line regolarmente registrata o di una determinata pagina web di detta testata, la Corte di Cassazione, anche in questo caso, dopo ampio excursus storico-normativo, giunge ai seguenti principi di diritto: La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di ‘stampa’ e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa“.
- Magistratura Indipendente, 29 ottobre 2018 – “La necessità di bilanciare l’interesse alla libertà di informazione e quello della protezione della sfera personale di ogni individuo ha portato la giurisprudenza, all’esito di un lungo processo interpretativo, a delineare caratteri e limiti del diritto di cronaca, che è necessario rispettare affinché il suo esercizio possa essere qualificato quale scriminate per l’eventuale antigiuridicità della condotta del giornalista. La nozione di limiti del diritto di cronaca è stata elaborata dalla Suprema Corte di cassazione, come noto, in pronunciati oramai risalenti nel tempo, che hanno individuato i criteri in base ai quali l’esercizio del diritto di cronaca può prevalere sul diritto alla riservatezza e all’onore del soggetto protagonista della notizia; tali requisiti sono la continenza, la pertinenza e la veridicità dell’informazione“.
- Diritto.it, 8 marzo 2019, dal caso di un volantino tra diritto di cronaca e diritto di critica: “La portata applicativa del diritto di critica, pertanto, è assai ampia specie se esercitato nei confronti di chi riveste una pubblica funzione purchè ovviamente detto diritto non si tramuti in atteggiamenti meramente infamanti e gratuiti che, in quanto tali, non rappresentano un suo valido esercizio, quanto piuttosto un comportamento meramente diffamatorio che, in quanto tale, non può che essere qualificato come una condotta penalmente rilevante e perseguibile a norma dell’art. 595 c.p.“.